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mercoledì 2 marzo 2016

Si chiama " Biosphera 2.0 " ed è un modulo abitativo sperimentale di 25 mq., ci lavorano 30 ricercatori Italiani, tra cui il politecnico di Torino

E' una casa grande appena 25 metri quadrati ma è costruita totalmente in base a un principio: l'uomo e il suo benessere sono al centro di tutto. Si chiama Biosphera 2.0 ed è stata realizzata da Aktivhaus, con il supporto del Politecnico di Torino e dall'Università della Valle d'Aosta. In tutto ci hanno lavorato circa 30 ricercatori, tra architetti, studiosi di termoidraulica e di energia, biologi e così via. Il piccolo modulo abitativo del futuro è stato installato a a Courmayeur e nei prossimi 12 mesi farà tappa anche ad Aosta, Milano, Rimini, Torino (dal 15 settembre al 1° gennaio) e Lugano. Sarà abitato da oltre 20 persone per completare un monitoraggio ambientale e fisiologico finalizzato a testare l'autonomia energetica e il benessere.

"E' un organismo nato - ha spiegato Mirko Taglietti, ceo di Aktivhaus - per proteggere l'individuo che lo abita. Sarà osservato il benessere che deriva da vari parametri fisici". I test prevedono i -17 gradi ai piedi del Monte Bianco in inverno e i +39 gradi sulla riviera adriatica in estate, ma anche prove urbane sull'inquinamento in metropoli come Milano e Torino.

Per realizzare il progetto sono stati investiti circa 250 mila euro. Allo studio hanno partecipato anche i ricercatori Guido Callegari (PoliTo) e Giuseppe Barbiero (UniVda). "L'aspetto più innovativo - ha detto quest'ultimo - è la cura della biofilia, ovvero il rapporto tra uomo e contesto esterno. La sperimentazione si propone, infatti, di studiare l'intelligenza naturalistica dell'abitante del modulo e di calibrare i valori
 per raggiungere il massimo benessere".

Il modulo dovrà comunque garantire, anche in condizioni ambientali estreme, in modo autonomo e senza ricorrere ad una rete di energia esterna, una temperatura dell'aria compresa tra i 21 gradi in inverno e i 25 in estate. "In caso la temperatura si abbassasse - ha concluso Taglietti - è possibile usare il corpo umano per uno scambio di energia e con un'ora di cyclette si può alzare di due gradi"

Più che una casa è un laboratorio scientifico: si chiama Biosphera 2.0 e l'hanno costruito un gruppo di aziende, atenei e centri di ricerca piemontesi, valdostani e svizzeri. E' un'abitazione energeticamente autonoma e a misura d'uomo, costruita adottando le migliori tecnologie disponibili e in grado di produrre in autonomia tutta l'energia necessaria per viverci. Nei prossimi mesi girerà l'Italia e sarà sottoposta a vari test, con temperature esterne da -15 °C a + 40 °C. "E' un organismo nato per proteggere l'individuo che lo abita. Sarà osservato il benessere che deriva da vari parametri fisici", racconta Mirko Taglietti, ceo di Aktivhaus, l'azienda capofila del progetto


Fonte

martedì 9 febbraio 2016

Alcuni motivi per vendere casa pignorata, prima dell'asta...



Perché andare a parlare con il Direttore di banca per rinegoziare il mutuo…

Questo è uno dei primi errori che commette la persona quando gli viene pignorata la casa.
Ho visto molti proprietari di case recarsi in banca per discutere su come prendere un finanziamento per rientrare delle rate scadute del mutuo e venire rimbalzati dal direttore come palline di acciaio contro un muro di gomma.
Il tutto condito con un trattamento di mortificazione e vergogna che non ti meriti.

Allora perchè tutti vanno in banca...

Perché anche se sai che dall’altra parte trovi:
1 porta chiusa
2 insulti
3 mortificazioni

Tenti questo gesto disperato perché l’idea del pignoramento della casa e andare attraverso tutta la procedura esecutiva con tutte le conseguenze e lo stress che porta questa situazione, il pensiero di perdere la casa all’asta e uscire con i bambini (magari senza avere un posto dove andare) e rimanere con i debiti, sono pensieri che non fanno dormire la notte.
Difatti, dopo che è arrivato il pignoramento, il gesto naturale è quello di recarsi in banca dal direttore e provare a vedere se c’è modo per rinegoziare il mutuo. Magari con un tasso agevolato e una rata più sopportabile.
In questo modo per te sarebbe più facile pagare ed essere regolare con le rate proprio per evitare situazioni più gravi. Anche se fai sacrifici comunque lo riesci a pagare.
Ma il problema è che non hai le stesse informazioni che ho io e chi fa questo mestiere. Un mutuo che non viene pagato ti mette in una situazione di cattivo pagatore dove, al CRiF, ci sono segnalazioni di ritardo sui pagamenti a tuo nome e a nomi di eventuali garanti.
Per questo non ti danno soldi per recuperare al debito, ma non ti danno soldi nemmeno per cambiare l’auto o un elettrodomestico qualora ne tu avessi bisogno.
Capisco la tua disperazione e se non facessi questo lavoro e non avessi le informazioni che ho, probabilmente farei la stessa cose se fossi nella tua situazione.
Proprio perché conosco le cose e so come funziona il processo bancario ti dico che se hai intenzione di andare in banca e chiedere la rinegoziazione del mutuo dopo che sei stato pignorato, stai buttando il tuo tempo e ci rimarrai molto male quando scoprirai che ti verrà negata, non solo dalla tua banca ma da tutti gli istituti di credito perché le tue segnalazioni di cattivo pagatore sono a disposizione degli organi finanziari proprio per valutare se darti denaro o no.
Per evitarti umiliazioni e illusioni ti voglio aiutare a capire che puoi prendere una strada diversa per:
chiudere il debito definitivamente
ritornare in pari e annullare quelle scomode segnalazioni e…
da qui a pochi anni ricominciare ad avere accesso al credito.
QUINDI COSA PUOI FARE?
Se sei disposto a vendere la casa pignorata, si possono attuare delle strategie che possono portarti a chiudere il debito, ma non solo, metterti in tasca anche dei soldini e, fra qualche tempo, poter riaccedere al credito e riacquistarne un’altra.
Quindi da, perderla a poco e rimanere con un debito, o venderla e chiudere il debito e potersela riacquistare in futuro..mi sembra un'ottima soluzione...


Puoi metterti in contatto, con il nostro studio...noi ti aiuteremo a trovare il potenziale acquirente, e il nostro staff formato da avvocati, commercialisti ed esperti seguiranno tutta la procedura...non lasciare le cose al caso, ma mettici tutte le tue forze e noi ci metteremo tutto il nostro impegno...per aiutarti.

martedì 12 gennaio 2016

Agevolazioni acquisto prima casa, dal 1° gennaio è più facile cambiare abitazione...

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.

Il presupposto della non contemporaneità potrà essere realizzato in un secondo momento

Ad introdurre la novità l’art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015, attraverso un’integrazione della disciplina dell’agevolazione contenuta nella nota II-bis. In poche parole, cambiare casa è ora più semplice, poiché il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento.

Il regime fiscale agevolato per l’acquisto prima casa differenziato in base all’applicabilità o meno dell’Iva

Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute leimposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.
Se invece la cessione non è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.

Agevolazioni acquisto prima casa, i requisiti

Non cambiano i requisiti dell’agevolazione acquisto prima casa:
- a) l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto;
- b) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- c) nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa” che si sono susseguite dal 1982 in poi.

Agevolazioni acquisto prima casa, le novità

Con la legge di Stabilità 2016 è stata integrata la nota II-bis con l’inserimento del comma 4-bis. Quest’ultimo stabilisce che l’agevolazione si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato precedentemente con l’agevolazione, a condizione che quest’ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale consizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta.

lunedì 21 dicembre 2015

Legge di stabilità, leasing immobiliare anche per i privati...

Dal prossimo anno uno strumento in più potrebbe consentire di “aggirare” le difficoltà nell'ottenere un mutuo per acquistare immobili, prima abitazione compresa. Che diverrebbe di proprietà, però, solo più in là nel tempo. Attraverso il “leasing immobiliare”, già esistente, ma finora riservato alle aziende ed esteso alle persone fisiche da un emendamento alla legge di Stabilità, approvato in commissione bilancio alla Camera.

Come funziona il leasing immobiliare

La locazione finanziaria dell'immobile funziona esattamente come quella che siamo abituati a conoscere per automobili e macchinari. La banca o altro intermediario, presso la quale il soggetto interessato a entrare in possesso dell'abitazione, raccolgono le indicazioni di quest'ultimo e sottoscrivono l'obbligazione ad acquistare il bene (o, anche, a farlo costruire se ancora non esiste e vi siano tutti i permessi del caso).
La contro-obbligazione del soggetto, che assume il diritto di utilizzare l'immobile per un tempo predefinito, è il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo d'acquisto (o di costruzione) e della durata del contratto. Al termine dello stesso starà a lui decidere se sborsare il corrispettivo per divenire effettivo proprietario dell'abitazione, una “maxirata finale” che si calcola scontando dalla cifra complessiva l'ammontare dei canoni pagati nel corso degli anni.

Vantaggi leasing immobiliare

Indubbi i vantaggi all'inizio: niente spese di istruttoria, né iscrizioni di ipoteche, dato che non viene concesso un vero e proprio finanziamento, niente notaio per il possibile futuro acquirente. Interverrà solamente in caso di effettivo riscatto finale.
Tra le altre caratteristiche favorevoli attribuite al leasing c'è quella diconsentire un “finanziamento” (anche se il termine non è totalmente appropriato) pari al 100% del valore dell'immobile. Cosa non del tutto vera, perché di solito si configura anche con una rata iniziale, che varia tra il 10 e il 30 per cento del prezzo pagato dall'intermediario acquirente. Somma di cui occorre disporre, dunque, per poter entrare nell'immobile.

Deducibilità leasing immobiliare

Vantaggi ci sono anche in tema fiscale. In particolar modo per gli under 35 con redditi sotto i 55mila euro, per i quali i canoni sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 19% fino a 8mila euro l'anno e il riscatto finale fino a 20mila euro.

Svantaggi del leasing

Svantaggioso è, invece, l'orizzonte temporale. Negli ultimi anni i mutui sono diventati pressoché per la vita, con durate trentennali o, addirittura, quarantennali. La locazione finanziaria non supera i 20 anni, ma generalmente si attesta tra i 12 e i 15 anni. Questo significa pagamenti (mensili, ma più spesso bimestrali o trimestrali) più elevati. Durate più lunghe, inoltre, farebbero di sicuro perdere il confronto, sotto il profilo economico, con un mutuo.

Leasing o mutuo?

Con i tassi fissi ai minimi storici è difficile prevedere uno spostamento in massa verso il leasing. Ma potrebbe comunque essere una soluzione per chi proprio non ha i requisiti in regola per un mutuo ma è sicuro della sua solvibilità futura e tornare utile anche per altri, in differenti fasi di mercato.

martedì 27 ottobre 2015

Legge di stabilità, novità sulla casa...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la tanto attesa legge di stabilità 2016. Confermando le promesse della vigilia, Renzi ha introdotto nel provvedimento importanti misure per la casa: l'abolizione delle tasse sulle prime abitazioni e la proroga del bonus ristrutturazioni
Legge di stabilità 2016 ristrutturazioni Anche per il 2016 viene rifinanziato il bonus ristrutturazioni. Le detrazioni passeranno dal 36 al 50%. Prorogato anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, così come l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica. Nel comunicato finale di Palazzo Chigi  "viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l'attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto 'ecobonus', la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili".
Oltre a confermare le detrazioni dello scorso anno, c'è anche un'estensione degli incentivi agli ex Iacp per aumentare le prestazioni energetiche delle case popolari.
Legge di stabilità tasse sulla casa - Il nuovo provvedimento cancella la Tasi sull'abitazione principale e l'Imu sulle case di lusso e sui terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Via anche l'imposta sugli imbullonati, per un costo totale di oltre 4 miliardi. Per compensare il mancato gettito, sono garantiti trasferimenti ai sindaci. Parte del gettito verrà dall'Imu oggi pagata da capannoni e alberghi e che dall'anno prossimo verrà girata al fondo di solidarietà comunale.
In nome della "semplicità" l'anno prossimo Tasi e Imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale continueranno a convivere e non saranno unificate.
Commentando ai microfoni di Radio 24, le misure approvate nel Consiglio dei Ministri,  Renzi ha detto che "non ci saranno aumenti di altre imposte dopo l'eliminazione dell'Imu". L'abolizione della Tasi sulla prima casa "non comporterà aumenti di altre imposte"

giovedì 10 settembre 2015

Acquisto casa dal costruttore: quali sono i rischi e come tutelarsi...

Acquistare una casa in costruzione può avere degli indubbi vantaggi - soprattutto un risparmio sul prezzo fino al 20% - ma anche dei rischi da non sottovalutare. In primis il pericolo che l'impresa fallisca e il compratore perda le somme versate in anticipo. Proprio per questa ragione è importante sapere quali sono le garanzie a disposizione del compratore e come fare per tutelarsi.
Se si ha intenzione di comprare una casa in costruzione è importante sapere che, in caso di fallimento dell'impresa edile prima della stipula dell'atto di trasferimento, solo i creditori dotati di garanzie reali sull'immobile (come ad esempio la banca che ha finanziato la costruzione concedendo un mutuo) possono far valere le proprie ragioni. Gli altri, compratori compresi, difficilmente potranno riavere indietro le somme già versate come caparra o acconto, a meno di non pagare due volte le somme già corrisposte.

Garanzie legislative per l'acquirente

L'acquirente ha però a disposizione una serie di tutele che le sono state fornite dal legislatore (dl 122 del 20 giugno 2005).
  1. obbligo garanzia fideiussoria - il costruttore è obbligato a prevdere la garanzia fideiussoria sulle somme versate in acconto dall'acquirente fino al trasferimento della proprietà. Senza la garanzia, il contratto si considera nullo. Grazie ad essa, il costruttre deve restiture all'acquirente tutte le somme riscosse.
    La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale: l'acquirente può rivolgersi subito alla banca o alla compagnia di assicurazione senza dover prima tentare di recuperare il credito presso il costruttore.
  2. Polizza decennale - il costruttore deve consegnare una polizza assicurativa di dieci anni come garanzia del risarcimento dei danni materiali derivanti da eventuale rovina dell'immobili o da gravi difetti di costruzione. La polizza ha effetto dal momento dell'ultimazione dei lavori.
  3. Contratto preliminare d'acquisto - deve contenere i dati di acquirente e venditore (dati anagrafici, partita IVA, ecc.), l’identificazione catastale dell’immobile, la descrizione  completa delle caratteristiche tecniche, eventuali convenzioni urbanistiche, vincoli o ipoteche, i tempi massimi di costruzione e consegna, il prezzo complessivo, le modalità di pagamento, eventuali Imprese appaltatrici, gli estremi della richiesta e del permesso di costruire e i dettagli della fideiussione.
  4. Diritto di prelazione-  in caso di vendita all'asta la legge garantisce all'acquirente il diritto di prelazione se la casa è adibita ad abitazione principale.
  5. Modalità di pagamento - si segue l'andamento dei lavori: il 6% del costo totale alle fondamenta, il 12% al completamento delle strutture portanti e il 13% alle pavimentazioni. Il saldo totale avverrà al momento del rogito

I Consigli dell'Associazione dei Consumatori europei

L'Associzione europea dei consumatori ha formulato una serie di consigli per chi acquista casa direttamente dal costruttore
  • Verificare l'affidabilità dell'impresa costruttrice
  • Visitare altre case costruite dalla stessa società
  • Accertarsi che il costruttore sia coperto da fideiussione bancaria e dall'assicurazione come prevede la legge.
  • Controllare che il suolo sia effettivamente edificabile e sia di proprietà del costruttore
  • Richiedere documenti e titoli abilitativi
  • Leggere con attenzione il capitolato dove devono essere indicati tipo e qualità dei materiali ed elenco delle dittà installatrici
  • Considerare le misure reali dell'immobile

lunedì 6 luglio 2015

Agevolazioni prima casa, quel che conta è la domanda di trasferimento entro i termini...

Anche se l’acquirente non ha effettivamente trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato entro 18 mesi dalla stipula dell’atto, non si perdono le agevolazioni prima casa purché sia stata presentata al Comune la domanda di trasferimento entro i termini. A dirlo è la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 2485/67/15 depositata l’8 giugno 2015.
Questo il caso che ha portato alla sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha notificato a una contribuente un avviso di liquidazione Iva relativo a un atto di compravendita di fabbricato. Secondo l’ufficio, l’agevolazione prima casa dell’Iva al 4% doveva essere revocata perché la contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune dove era situato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto.
La contribuente ha dunque proposto ricorso in Ctp, sostenendo che la legge non richiede il materiale trasferimento nel fabbricato acquistato entro 18 mesi dall’atto, ma dispone che entro questo termine venga presentata al Comune domanda di trasferimento della residenza. La Ctp ha accolto il ricorso, affermando che la domanda di trasferimento della residenza era stata presentata nel termine, non essendo necessario per fruire dell’agevolazione il completamento della procedura amministrativa, ma il semplice avvio della stessa. L’Agenzia ha quindi proposto appello in Ctr.
La sezione staccata di Brescia della Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio. Il collegio ha richiamato una recente ordinanza della Corte di cassazione (110/2015) che ha affermato il principio per cui, al fine dell’applicazione dei benefici prima casa, rileva la data in cui il contribuente abbia reso la dichiarazione di trasferimento nel Comune di nuova residenza; pertanto l’agevolazione spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta al momento dell’acquisto dell’immobile, non abbiano, entro i 18 mesi, ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Applicando tale principio al caso in esame, i giudici hanno confermato la legittimità dell’operato della contribuente che, come risultava dagli atti, aveva presentato al Comune domanda di trasferimento nel termine imposto dalla norma. Ecco quindi il rigetto dell’appello dell’ufficio.
Si ricorda che i benefici fiscali prima casa fanno riferimento all’applicazione ridotta dell’imposta di registro, Iva e imposte ipotecaria e catastale e le condizioni per poterne godere sono le seguenti:
- l’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere di lusso;
- l’agevolazione è limitata a una sola abitazione e può goderne anche chi sia già in possesso di altra abitazione, purché precedentemente non acquistata con i benefici prima casa;
- l’acquirente deve avere la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile. In alternativa, la legge 549/1995, come modificata dalla legge 388/2000, consente che l’acquirente si impegni e dichiari, al momento della stipula dell’atto, di voler trasferire tale residenza entro 18 mesi dall’acquisto, a pena di decadenza dal beneficio.